Detta decisione, infatti, ha persino negato il risarcimento dei danni in caso di reiterazione e abuso dei contratti, spiegando che esigenze di carattere economico  “impongono in una situazione generale di crisi economica e di deficit di bilancio, facenti parte del notorio, risparmi doverosi per riscontrarsi nel sistema di reclutamento in esame”. (!?)

In buona sostanzala Suprema Corteinvece di fondare la decisione su argomenti giuridici privilegia gli interessi economici dello Stato che sembrano così prevalere rispetto alla tutela dei diritti dei lavoratori.

A questo punto, sentito l’Ufficio legale, occorrerà necessariamente proporre il giudizio di appello per le sentenze sfavorevoli e, contestualmente, sollevare la pregiudiziale comunitaria essendo evidente che la normativa italiana se interpretata come ha proposto la Cassazione contrasta palesemente con la normativa Comunitaria che invece vieta chiaramente l’abuso dei contratti a termine.

Si ritiene, pertanto, di proseguire i giudizi quanto meno fino a quando non si formerà un orientamento consolidato della Suprema Corte, che non può certo ritenersi tale in base ad una sola sentenza a sezione semplice.

Peraltro, sembra chela Cassazionedovrà ancora pronunciarsi sull’argomento ma questa volta a Sezioni Unite; pertanto, è opportuno evitare di far scadere i termini, proponendo le impugnazioni di merito.

Alla luce delle precisazioni che precedono l’azione legale N. 38 può considerarsi ancora attuale nei limiti anzidetti. Ovviamente, l’Ufficio Legale resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento si dovesse rendere necessario.

 

                                                                            f.to Il Segretario Generale

                                                                                (Prof. Marco Paolo Nigi)

 

Allegato: Sentenza n.10127 del 20.6.2012 della Suprema Corte.