Per chi avesse bisogno di assistenza il servizio sarà assicurato tutti i giorni a partire da lunedì 16 fino al termine delle attività dalle ore 17 alle 20, per un massimo di dieci domande al giorno. Si prega di venire muniti delle credenziali di accesso di istanze on line, ossia nome utente, password e codice personale. In mancanza non si procederà a compilare la domanda.
Il servizio è per gli iscritti.
 
 
Le domande:
– Le domande sia di utilizzazione che di assegnazione provvisoria vanno presentate mediante Istanze On line.
– Per la scuola dell’infanzia e primaria: dal 13 al 23 luglio.
– Per la scuola secondaria di primo e secondo grado: dal 16 al 25 luglio.
 
Destinatari delle utilizzazioni:
– In linea generale tutti i docenti, che, dopo le operazioni di trasferimento, risultino a qualunque titolo senza sede definitiva.
– In particolare:
– I docenti in soprannumero su ambito
– I docenti trasferiti a domanda condizionata o d’ufficio che chiedono di essere utilizzati come prima preferenza nella scuola di precedente titolarità
– I docenti appartenenti a ruoli, posti o classi di concorso in esubero che richiedono l’utilizzazione in altri ruoli, posti o classi di concorso o su posti di sostegno anche se privi di specializzazione
– I docenti titolari su insegnamento curriculare, in possesso della specializzazione, che chiedono di essere utilizzati sul sostegno
– I docenti di scuola primaria su posto comune, in possesso del titolo per l’insegnamento della lingua straniera, che chiedono di essere utilizzati su posti di lingua.
 
L’assegnazione provvisoria all’interno della provincia:
– L’assegnazione provvisoria all’interno della provincia in cui è ubicato l’ambito o la scuola di titolarità può essere richiesta, purché ricorra uno dei seguenti motivi:
  1. a) ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario;
  2. b) ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, ivi compresi parenti o affini, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica;
  3. c) gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria;
  4. d) ricongiungimento al genitore (anche se non convivente)
 
– L’assegnazione provvisoria può essere richiesta anche dai docenti che sono stati trasferiti nella stessa provincia su comune diverso da quello in cui hanno la precedenza prevista dall’art. 13 del CCNI 11 aprile 2017.
– L’assegnazione provvisoria non può essere richiesta all’interno del comune di titolarità.
 
L’assegnazione provvisoria per altra provincia:
– L’assegnazione provvisoria per altra provincia può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado (non c’è il blocco triennale) se:
– il docente ha presentato domanda di mobilità e non l’ha ottenuta;
– il docente non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi per i quali è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria (vedi sopra);
– il docente ha ottenuto la mobilità in una provincia diversa da quella per la quale ricorra uno dei motivi per i quali è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria (vedi sopra) o per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall’art. 13 del CCNI 11 aprile 2017.
 
Motivi sopravvenuti dopo la mobilità:
– L’assegnazione provvisoria può essere richiesta anche da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo la scadenza per la presentazione della domanda di mobilità, i motivi per i quali è possibile richiedere l’assegnazione provvisoria (vedi sopra).
 
Immessi in ruolo dal 2018/19:
– Non sono consentite le assegnazioni provvisorie nei confronti del personale assunto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 2018/19.
 
Preferenze:
– L’assegnazione provvisoria può essere chiesta soltanto per una provincia o per quella di titolarità o per altra provincia, indicando fino a 20 preferenze per i docenti dell’infanzia e primaria e fino a 15 per i docenti della secondaria di primo e secondo grado.
– Come prima preferenza occorre indicare una scuola sede di organico del comune di ricongiungimento (eliminato l’obbligo di indicare tutte le scuole del comune di ricongiungimento); poi in subordine si possono indicare scuole di comuni viciniori, anche di ambito diverso.
– L’assegnazione provvisoria, in quanto provvedimento annuale, sarà disposta direttamente su scuola e non su ambito territoriale.
 
Le precedenze di cui all’art. 8, valide sia per le utilizzazioni che per le assegnazioni provvisorie:
– Punto I – personale con gravi motivi di salute:
– personale docente non vedente;
– personale docente emodializzato.
– Punto II – personale trasferito d’ufficio negli ultimi otto anni richiedente il rientro nella scuola o istituto di precedente titolarità.
– Punto III – personale con disabilità e personale che ha bisogno di particolari cure continuative:
  1. a) disabili di cui all’art. 21 della legge 104/92 con un grado di invalidità superiore ai 2/3 o con minorazioni ascritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A annessa alla legge 648/50;
  2. b) personale che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia);
  3. c) disabili di cui all’art. 33, comma 6, della legge 104/92 (situazione di gravità).
– Punto IV – assistenza:
  1. a) personale che assiste i seguenti familiari disabili di cui all’art. 33, commi 5 e 7 (situazione di gravità e necessità di assistenza continuativa, globale e permanente) della legge 104/92 che sia:
  2. b) genitore, anche adottante o chi esercita legale tutela, di soggetto con disabilità in situazione di gravità;
  3. c) coniuge o parte dell’unione civile di soggetto con disabilità in situazione di gravità;
  4. d) solo figlio/a individuato come referente unico che presta assistenza al genitore;
  5. e) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età inferiore ai sei anni;
  6. f) lavoratrici madri e lavoratori padri anche adottivi o affidatari con prole di età superiore a sei anni e inferiore a dodici anni limitatamente alle assegnazioni provvisorie interprovinciali.
  7. g) unico parente o affine entro il secondo grado (ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti) o unico affidatario di persona con disabilità in situazione di gravità.

– Punto V – personale cessato a qualunque titolo dal collocamento fuori ruolo.

– Punto VI – personale coniuge di militare o di categoria equiparata.

– Punto VII – personale che ricopre cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali.
 
– Punto VIII – personale che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale.
 
Personale in part time:
– Per il personale in part time l’assegnazione provvisoria può essere effettuata su spezzoni corrispondenti al proprio orario di servizio e, a richiesta degli interessati, anche sommando spezzoni diversi compatibili.
 
Assegnazione provvisoria su altro grado di istruzione o per altra classe di concorso:
– L’assegnazione provvisoria può essere richiesta, oltre che per il posto o classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione alle seguenti condizioni:
– aver superato il periodo di prova;
– essere in possesso della relativa abilitazione per il posto o classe di concorso richiesta.
– La richiesta di assegnazione provvisoria per altre classi di concorso o posti di grado diverso di istruzione è aggiuntiva rispetto a quella relativa al proprio posto o classe di concorso di titolarità.
– Non sono consentite assegnazioni provvisorie per grado di istruzione diverso da quello di appartenenza nei confronti del personale che non abbia ottenuto la conferma in ruolo per l’anno scolastico 2018/2019.
 
Assegnazione provvisoria su sostegno senza titolo di specializzazione:
– L’assegnazione provvisoria interprovinciale sul sostegno può essere chiesta anche dai docenti sforniti di specializzazione, purché stiano per concludere il percorso di specializzazione o, in subordine, abbiano prestato almeno un anno di servizio sul sostegno (anche a tempo determinato).